{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-14--_2000-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005090.pdf?ID=150005090", "Checksum": "70cc88aa6438dd64204791b1f9f56a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:32", "Checksum": "ed7474745edee23a40ef3e75fc3ac936", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r\n\n 3\nche avrebbe messo in atto nei suoi confronti una vera e propria campagna\ndenigratoria e persecutoria, costitutiva di « mobbing », alla quale i vertici della\nClinica nemmeno hanno tentato di porre rimedio.\na. Il regolamento degli impiegati - alla stregua peraltro di tutte le\nleggi che disciplinano l’ordinamento dei funzionari - impone a questi\npubblici dipendenti il dovere e l’obbligo di prestare un servizio personale,\ndi coadiuvare e sostituire gli altri agenti nell’adempimento dei loro compiti, di\neseguire coscienziosamente e ragionevolmente gli ordini di servizio ricevuti\ndai loro superiori e di fare tutto quanto possa favorire gli interessi della\nConfederazione, evitando tutto quanto possa invece pregiudicarli (art. 24).\nL’impiegato deve inoltre, con il suo contegno, mostrarsi degno della stima e\ndella fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale e deve comportarsi con tatto\ne cortesia rispetto ai superiori, ai collaboratori e nelle relazioni con il pubblico\n(art. 26).\nL’esecuzione coscienziosa dei compiti che gli sono affidati costituisce il\ndovere primario ed essenziale del pubblico dipendente. Questo dovere\ndev’essere assolto di persona, nel miglior modo possibile, sia dal profilo\nquantitativo che qualitativo, facendo prova della necessaria cura e della\nnecessaria speditezza. In questo contesto, assumono evidentemente un ruolo\nessenziale i funzionari dirigenti, che devono organizzare, dirigere, coordinare\ne verificare il lavoro dei loro collaboratori e che sono poi responsabili del\nrispetto dei doveri di servizio e quindi degli ordini che essi impartiscono\n(cfr. art. 25 cpv. 2 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [OF,\nRS 172.221.10]). Accanto all’obbligo di eseguire coscienziosamente i doveri\ndi servizio, i pubblici dipendenti sono poi tenuti - come già s’è visto - ad un\nobbligo specifico di fedeltà nei confronti dello Stato, che impone loro di fare\ntutto quello che l’interesse della collettività esige e di omettere invece tutto\nciò che lo possa obiettivamente compromettere o pregiudicare (Guido Corti,\nInadempimento dei doveri di servizio: sanzioni disciplinari e provvedimenti\namministrativi, Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT]\nII-1995 pag. 275/76; Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis\nim Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, Schweizerisches\nZentralblatt für Staats - und Verwaltungsrecht [ZBl] 1994 pag. 433 segg., 451/52\ne 455).\nb. Il cosiddetto « mobbing » è generalmente definito come una serie\ndi atteggiamenti o comportamenti ostili, ripetuti frequentemente e su un\narco di tempo sufficientemente lungo, allo scopo di isolare, emarginare o\nallontanare un dipendente dal suo posto di lavoro (Jean-Bernard Waeber, Le\nmobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions?, Pratique\njuridique actuelle [PJA] 1998 pag. 792); quando è praticato dai superiori viene\ncomunemente denominato « bossing » (Manfred Rehbinder / Alexander Krausz,\nPsychoterror am Arbeitsplatz - Mobbing und Bossing und das Arbeitsrecht,\nMitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR] 1996 pag. 17\nsegg., 19). Nel diritto privato, ove la libertà di disdetta è limitata soltanto\ndal divieto dell’abuso di diritto (art. 336 CO), il « mobbing » in quanto tale\nnon inficia la validità del licenziamento. La disdetta può tuttavia risultare\nillegittima se sfrutta le conseguenze di questa pratica abusiva. Il datore di\nlavoro che non impedisce il « mobbing » viola infatti il suo dovere di rispettare\ne proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO) ed egli non può quindi\n\n"}