{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-14--_2000-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005090.pdf?ID=150005090", "Checksum": "70cc88aa6438dd64204791b1f9f56a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:32", "Checksum": "ed7474745edee23a40ef3e75fc3ac936", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r\n\n 2\ndell’UFAM ed ha poi avuto una serie di colloqui personali e telefonici con lo\nstesso direttore dell’UFAM e con il capo del personale, in particolare il 16 e il\n17 luglio successivi.\nD. Con formale decisione del 26 agosto 1998 l’UFAM ha sciolto il rapporto\ndi servizio di A per il 31 dicembre successivo in applicazione dell’art. 8\ncpv. 2 lett. a RI, togliendo anche l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.\nL’UFAM si è inoltre dichiarato disposto ad occupare il dipendente fino al\n30 giugno 1999 al più tardi, se non avesse dovuto o potuto trovare per tempo\nun nuovo lavoro, garantendogli anche a tal fine il proprio sostegno e la propria\ncollaborazione.\nE., F. A - rappresentato dal suo legale - ha impugnato la decisione\ndell’UFAM dinanzi al Dipartimento federale dell’interno (DFI) con ricorso del\n30 settembre 1998. Egli ha chiesto di essere trasferito in una struttura federale\nanaloga, ha postulato il rilascio di un attestato di lavoro che menzionasse\nla funzione e la durata del rapporto d’impiego ed ha rivendicato infine il\npagamento di un’equa indennità per licenziamento abusivo, corrispondente\na sei volte lo stipendio mensile percepito e pari quindi a Fr. 36 750.-. L’UFAM\nha postulato la reiezione del gravame, osservando altresì che A aveva trovato\nnel frattempo un nuovo lavoro per il 1° gennaio 1999 e che la sua richiesta\ndi essere trasferito presso una struttura analoga era divenuta pertanto priva\nd’oggetto. L’UFAM, per contro, ha dato seguito alla domanda del ricorrente\nvolta ad ottenere un attestato di lavoro con indicazione della funzione e della\ndurata del servizio.\nG. - I. Con decisione incidentale dell’8 febbraio 1999, la Segreteria generale\ndel DFI ha predisposto l’audizione testimoniale di alcuni superiori e ex\ncolleghi di A. Con decisione del 29 giugno 1999, il DFI ha respinto il ricorso\nponendo a carico del ricorrente le spese processuali. A (il ricorrente) è insorto\ncontro la citata decisione del 29 giugno 1999 dinanzi alla Commissione\nfederale di ricorso in materia di personale federale (CRP): egli ha proposto\nl’annullamento della decisione impugnata, ha richiesto il versamento di\nun’equa indennità, pari a sei volte l’ultimo stipendio mensile percepito, in\napplicazione dell’art. 336a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO,\nRS 220), ed ha protestato infine tasse, spese e ripetibili. La Segreteria generale\ndel DFI ha postulato la reiezione del gravame senza presentare particolari\nosservazioni. Identica conclusione, con protesta delle spese processuali, ha\nformulato l’UFAM.\nEstratto dei considerandi:\n1. - 4. (…)\n5. Il ricorrente pretende in sostanza che il suo comportamento e il suo\nrendimento professionale durante i nove anni trascorsi presso la Clinica non\npossono assolutamente sostanziare un fondato motivo di disdetta ai sensi\ndell’art. 8 cpv. 2 RI e che le vere ragioni del suo licenziamento sono invece da\nricercare nel conflitto creato ad arte dal capo del servizio di fisioterapia D,\n\n"}