Il rifiuto dell’autorità di mettere la ricorrente al beneficio della deroga prevista all’art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza precitata è una decisione (consid. 2b). - Perché vi sia disparità di trattamento è necessario che l’atto oggetto della contestazione e quello considerato a titolo di riferimento emanino dalla stessa autorità (consid. 3c).