le parti hanno conchiuso un contratto di lavoro tacito ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO (consid. 2c). - Il contratto di lavoro conchiuso tacitamente deve essere assoggettato alle disposizioni ordinarie che disciplinano i termini di disdetta, ossia l’art. 335 segg. CO (consid. 4a). - Giusta l’art. 336c CO, se la disdetta è data prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro, il termine di disdetta è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di impedimento. Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta,