8 RE V e non sull’art. 10 cvp. 1 lett. b RE V. L’indennità versata in virtù di questo articolo ha infatti l’unico scopo di coprire le spese di studio fino al conseguimento di un diploma di scuola secondaria o di apprendistato. In nessun caso questo importo è versato per coprire le spese degli studi universitari (consid. 5 b). - Principio della parità di trattamento. Situazioni paragonabili e non paragonabili. Uguaglianza di trattamento nell’illiceità (consid. 4c e 5b).