Personale federale. Contributi alle spese per gli studi universitari di un figlio fuori del luogo di servizio. - I contributi previsti all’art. 2 cpv. 2bis e 2ter RE Vdel RF (3) non sono cumulativi. L’interpretazione di tali disposizione indica che mirano a due situazioni diverse: il cpv. 2bis concerne gli studi che si svolgono in un’università nel luogo di servizio o nei dintorni, mentre il cpv. 2ter comprende gli studi effettuati nel Paese di residenza, ma fuori del luogo di servizio (consid. 4a e 5a). - I contributi menzionati all’art. 64 cpv. 1 RF 3 versati a un figlio che segue una formazione in Svizzera si basano sull’art. 8 RE V e non sull’art.