Personale federale. Riduzione, rispettivamente privazione dello stipendio, legata all’esonero provvisorio dal servizio (art. 52 OF). - La riduzione o la privazione delle prestazioni pecuniarie non deve causare al funzionario uno stato di necessità (consid. 4a). 1 - Qualora il funzionario si trovi in carcerazione preventiva, l’obbligo di pagamento del salario sussiste unicamente, come nel contratto di lavoro di diritto privato, nel caso di carcerazione senza colpa (consid. 4b). Die Eidgenössische Personalrekurskommission weist eine Beschwerde gegen die vorläufige Dienstenthebung und den damit verbundenen vollständigen Entzug der Bezüge ab.