La distinzione operata dall’ordinanza tra agenti beneficiari di una pensione transitoria (ai sensi dell’art. 33 degli Statuti della CPC) e agenti aventi diritto a un supplemento fisso (ai sensi degli art. 40 e 43 degli Statuti della CPC) non viola il principio della parità di trattamento (consid. 3). Il supplemento AVS versato secondo l’art. 18 dell’ordinanza corrisponde all’ammontare della differenza tra la pensione AVS massima che sarebbe versata e la pensione transitoria che è stata realmente versata (consid. 4). Résumé des faits: