Art. 18 dell’ordinanza sulle misure da adottare in favore del personale in caso di ristrutturazione nell’Amministrazione generale della Confederazione. Supplemento AVS in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Competenza della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale (consid. 1b). Dai lavori preliminari e dalla sistematica dell’ordinanza risulta chiaramente che il suo autore ha voluto che i soli a poter beneficiare del supplemento AVS previsto dall’art. 18 siano gli agenti che ricevono la pensione transitoria di cui all’articolo 33 degli Statuti della CPC (consid. 2). Parità di trattamento. La distinzione operata dall’ordinanza