I principi elaborati dalla prassi in materia di rettifica e rimborso di prestazioni delle assicurazioni sociali si applicano per analogia alle prestazioni di previdenza in caso d’incidente professionale di cui all’art. 62 RF 1 (consid. 3e). In casi eccezionali, la Commissione federale di ricorso in materia di personale può, anche se il valore litigioso è superiore a 20 000 franchi, rinunciare alla riscossione delle spese processsuali (consid. 4). Zusammenfassung des Sachverhalts: