nel caso di una determinata associazione non si tratta di un gruppo che il Consiglio federale considera illecito o pericoloso per lo Stato giusta l’art. 13 cpv. 2 OF. Le attività che si contrappongono ai valori fondamentali sanciti dalla Costituzione, persino se non avvengono in pubblico, non sono in alcun modo compatibili con l’esercizio di una funzione dell’amministrazione pubblica, anche se al funzionario incombono soltanto compiti di livello inferiore a cui egli adempie di per sé correttamente (consid. 9b). 3 Zusammenfassung des Sachverhalts: