all’assegno al caso della nascita sia addirittura costitutiva di un abuso di diritto e che di conseguenza il giudice sia legittimato a correggere la legge nell’ambito delle condizioni d’applicazione - peraltro eccezionali - dell’art. 2 CC. Soltanto il legislatore potrà pertanto colmare la lacuna insita nell’art. 43 cpv. 2 OF e prevedere quindi il diritto all’assegno unico non solo in caso di nascita, ma anche in caso di adozione. 5. Il ricorrente, riferendosi alla prassi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), si duole infine di una disparità di trattamento lesiva dell’art. 4 Cost.