3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal], RS 832.10), anche l’arrivo in famiglia di un bambino adottivo comporta costi supplementari, i quali sono perlomeno equiparabili a quelli occasionati dall’arrivo di un neonato. Logicamente, si dovrebbe pertanto dedurre che, se la legge contempla (ancora) l’assegno di nascita, questo assegno dovrebbe essere riconosciuto anche al funzionario che adotta un figlio, ritenuto beninteso che se entrambi i genitori sono funzionari l’assegno andrebbe pagato una sola volta. Detto questo, non si può tuttavia pretendere che la limitazione del diritto