Certo, lo scopo dell’assegno è quello di contribuire almeno in parte ai costi provocati dalla nascita di un figlio (FF franc. 1958 I 897). Senonché, se si prescinde dalle spese mediche legate alla gravidanza e al parto e comunque coperte dall’assicurazione malattie (art. 1 cpv. 2 e art. 2 cpv. 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal], RS 832.10), anche l’arrivo in famiglia di un bambino adottivo comporta costi supplementari, i quali sono perlomeno equiparabili a quelli occasionati dall’arrivo di un neonato.