Traité de droit privé suisse, vol. II, Friburgo 1969, pag. 94). Nella concreta fattispecie, si deve perlomeno costatare che il versamento dell’assegno in caso di nascita, ma non in caso di adozione - avuto riguardo all’evoluzione che ha contraddistinto questo istituto, alla sua assimilazione con la filiazione naturale o legittima e al ruolo sociale che esso ha ormai assunto - appare invero poco soddisfacente e di non facile giustificazione. Certo, lo scopo dell’assegno è quello di contribuire almeno in parte ai costi provocati dalla nascita di un figlio (FF franc.