In effetti, con l’adozione sorge il rapporto di filiazione, analogamente a quel che avviene fra la madre e il figlio con la nascita e fra il padre e il figlio attraverso il matrimonio con la madre o per riconoscimento o sentenza del giudice (art. 252 CC), e l’adottato acquista non solo lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi, ma anche la loro cittadinanza (art. 267 e 267a CC). In queste circostanze, la mancanza di una regola relativa all’assegno di adozione non lascia irrisolta una questione che si pone inevitabilmente, ma costituisce piuttosto una lacuna impropria, ovverosia un difetto della normativa applicabile che non contempla affatto o comunque in modo