Esso ha ritenuto invece che l’ordinamento dei funzionari federali comporta - riguardo all’assegno d’adozione - una lacuna impropria, che l’autorità amministrativa e il giudice non possono tuttavia colmare in ossequio al principio della separazione dei poteri. Di opinione opposta è per contro il ricorrente, secondo il quale l’ordinamento dei funzionari federali omette di pronunciarsi su un aspetto rilevante per la sua applicazione nel campo degli assegni sociali e contiene pertanto una lacuna autentica.