1981 I 814, 1986 II 204). Questa interpretazione è del resto confortata dalle disposizioni esecutive dell’ordinamento dei funzionari federali. L’art. 60 RF 3 - applicabile in casu - dispone infatti che il funzionario deve far valere e provare per la via di servizio il suo diritto agli assegni sociali, e che il diritto all’assegno di nascita dipende dal grado di occupazione del funzionario al momento in cui l’evento ha luogo. Se il grado d’occupazione è ridotto durante la gravidanza, l’assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado di occupazione prima della riduzione.