, Berna 1994, pag. 25). Dall’esame dei lavori preparatori che hanno portato all’adozione dell’art. 43 cpv. 2 OF e alle successive modifiche, si desume che l’assegno previsto da questa norma è strettamente legato alla nascita di un figlio e rappresenta il contributo della Confederazione alle spese occasionate dalla nascita: il relativo diritto, in modo particolare, sorge al momento della nascita di un figlio (FF franc. 1948 III 1240, 1958 I 897; FF it. 1981 I 814, 1986 II 204). Questa interpretazione è del resto confortata dalle disposizioni esecutive dell’ordinamento dei funzionari federali.