L’assegno di nascita non era previsto dal testo originale dell’ordinamento dei funzionari federali. Esso è stato infatti introdotto con la modifica del 24 giugno 1949 (RU 1949 1755) ed era versato al funzionario unicamente in caso di nascita di un figlio legittimo: a quell’epoca l’assegno unico ammontava a 100 franchi. Questo importo è poi stato progressivamente adeguato ed ammonta oggi - giusta la legge federale del 19 dicembre 1986 (RU 1987 932) -