fra questi assegni vi è segnatamente l’assegno unico per la nascita di un figlio (art. 43 cpv. 2 OF). Contrariamente a talune legislazioni cantonali, che hanno introdotto il pagamento di tale assegno anche in caso di adozione (UFAS, Allocations familiales, Etat au 1er janvier 1996, Sécurité sociale 1/1996, pag. 40), l’ordinamento dei funzionari federali è su tal punto silente e prevede soltanto che il funzionario ha diritto a codesto assegno «alla nascita di un figlio». a. L’assegno di nascita non era previsto dal testo originale dell’ordinamento dei funzionari federali.