1. Il gravame del ricorrente è tempestivo (art. 50 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA], RS 172.021) ed è ricevibile giusta l’art. 47 cpv. 1 lett. b PA e l’art. 58 cpv. 2 lett. b n. 3 OF in comb. con l’art. 100 lett. e della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110). Con il rimedio esperito, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza della decisione impugnata (art. 49 PA).