C. X ha impugnato la predetta decisione davanti alla Commissione di ricorso in materia di personale federale (CRP), chiedendo che essa venga «dichiarata infondata» e postulando il riconoscimento di un assegno pari all’assegno di nascita secondo l’art. 43 cpv. 2 OF, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data d’affidamento o, eventualmente, dalla data d’entrata del bambino in Svizzera. Dei motivi del ricorso si dirà, se necessario, in seguito. Il DFAE ha concluso alla reiezione del gravame e alla conferma della decisione impugnata. Estratto dei considerandi: