A. X è collaboratore del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il 25 luglio 1995, l’Ufficio dei minorenni di (...) concedeva ai coniugi X l’autorizzazione definitiva per il collocamento in vista d’adozione di un bambino di nazionalità tailandese, nato nel 1994. In conseguenza di ciò, X chiedeva al Servizio giuridico del Segretariato generale del DFAE di poter essere messo al beneficio di un assegno di nascita in applicazione analogica dell’art. 43 cpv. 2 dell’Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF, RS 172.221.10). B. A questa richiesta il Servizio giuridico rispondeva negativamente con lettera del 29 marzo 1996.