Il rifiuto dell’assegno unico nella fattispecie, mentre un altro dipartimento lo ha accordato in un caso simile, non costituisce disparità di trattamento perché il dipartimento in questione ha agito in funzione del suo libero potere d’apprezzamento e sulla base delle relative circostanze. Non vi è nessuna pretesa legale all’ottenimento di un assegno in caso d’adozione (consid. 5). Riassunto dei fatti: