Per quanto, tenuto conto dell’evoluzione del diritto dell’adozione e della funzione sociale svolta da quest’ultima, una disparità di trattamento in caso di nascita e d’adozione sia poco soddisfacente, la limitazione dell’assegno unico alla nascita di un figlio non costituisce un abuso di diritto. Il giudice non può quindi correggere la legge in applicazione dell’art. 2 CC (consid. 4). Il rifiuto dell’assegno unico nella fattispecie, mentre un altro dipartimento lo ha accordato in un caso simile, non costituisce disparità di trattamento perché il dipartimento in questione ha agito in funzione del suo libero potere d’apprezzamento e sulla base delle relative circostanze.