{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-79--_1997-02-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003605.pdf?ID=150003605", "Checksum": "b65a4c14f4b65fa4e8ba1e4d70182cf4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.79 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 10.02.1997 JAAC 61.79 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.02.1997 JAAC 61.79 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 10.02.1997 JAAC 61.79 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:03", "Checksum": "a6f52392dc9159e9008d1e5ca4159801", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 10.02.1997 JAAC 61.79 \r\n\n 4\nriguardante l’assegno di nascita risalente al 19 dicembre 1986 - quindi in\ndata posteriore alla revisione del diritto di adozione - non ha introdotto una\nspecifica regolamentazione per i genitori adottivi.\nc. A giusto titolo il DFAE - dopo aver costatato l’esistenza di una siffatta lacuna -\nha dedotto che esso non poteva colmarla e che soltanto il legislatore poteva\neventualmente rimediare a questo difetto: tale conclusione è corretta e\nsi fonda sul principio della separazione dei poteri (André Grisel, Traité de\ndroit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 127; Adelio Scolari, Diritto\namministrativo, n. 99).\n4. Vero è che, se le circostanze di fatto si sono modificate dopo l’emanazione di\nuna legge, di guisa che, sotto il profilo della politica legislativa, di certe realtà\nsociali o anche di esigenze puramente etiche, le disposizioni determinanti non\nappaiono più soddisfacenti, la loro applicazione può essere persino costitutiva\ndi un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC: in questo caso, l’art. 2 CC può\nassumere una funzione correttiva e consentire al giudice di correggere la legge\no di completarla e di colmare in sostanza anche una lacuna impropria (DTF\n120 III 134 consid. 3b; Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil,\nTraité de droit privé suisse, vol. II, Friburgo 1969, pag. 94).\nNella concreta fattispecie, si deve perlomeno costatare che il versamento\ndell’assegno in caso di nascita, ma non in caso di adozione - avuto riguardo\nall’evoluzione che ha contraddistinto questo istituto, alla sua assimilazione con\nla filiazione naturale o legittima e al ruolo sociale che esso ha ormai assunto -\nappare invero poco soddisfacente e di non facile giustificazione. Certo, lo\nscopo dell’assegno è quello di contribuire almeno in parte ai costi provocati\ndalla nascita di un figlio (FF franc. 1958 I 897). Senonché, se si prescinde\ndalle spese mediche legate alla gravidanza e al parto e comunque coperte\ndall’assicurazione malattie (art. 1 cpv. 2 e art. 2 cpv. 3 della legge federale del\n18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal], RS 832.10), anche l’arrivo\nin famiglia di un bambino adottivo comporta costi supplementari, i quali\nsono perlomeno equiparabili a quelli occasionati dall’arrivo di un neonato.\nLogicamente, si dovrebbe pertanto dedurre che, se la legge contempla (ancora)\nl’assegno di nascita, questo assegno dovrebbe essere riconosciuto anche al\nfunzionario che adotta un figlio, ritenuto beninteso che se entrambi i genitori\nsono funzionari l’assegno andrebbe pagato una sola volta.\nDetto questo, non si può tuttavia pretendere che la limitazione del diritto\nall’assegno al caso della nascita sia addirittura costitutiva di un abuso di diritto\ne che di conseguenza il giudice sia legittimato a correggere la legge nell’ambito\ndelle condizioni d’applicazione - peraltro eccezionali - dell’art. 2 CC. Soltanto\nil legislatore potrà pertanto colmare la lacuna insita nell’art. 43 cpv. 2 OF e\nprevedere quindi il diritto all’assegno unico non solo in caso di nascita, ma\nanche in caso di adozione.\n5. Il ricorrente, riferendosi alla prassi del Dipartimento federale di giustizia\ne polizia (DFGP), si duole infine di una disparità di trattamento lesiva\ndell’art. 4 Cost. In effetti, è noto alla CRP che, in un caso analogo che le è\nstato sottoposto, il DFGP ha concesso l’assegno unico ad una sua dipendente,\nfondandosi su una direttiva emanata il 17 settembre 1993 dal proprio servizio\ncentrale del personale. Sulla base di tale direttiva, l’assegno di nascita in\ncaso d’adozione può esser riconosciuto, in tutto o in parte, giusta l’art. 43\ncpv. 2 OF. Questa direttiva - condivisa dall’Ufficio federale del personale e fatta\n\n5\npropria anche dal Dipartimento militare federale, come risulta da un altro\ncaso sottoposto alla CRP - non conferisce però al dipendente alcuna pretesa\ngiuridica e consente all’autorità di decidere liberamente in virtù del proprio\napprezzamento. In verità, questa soluzione è opinabile sotto il profilo della\nsicurezza giuridica e della parità di trattamento, non scorgendosi a priori\nle ragioni per cui l’assegno di adozione possa essere accordato in un caso\ne rifiutato invece in un altro o concesso per intero in una fattispecie e solo\nparzialmente in un’altra.\nTuttavia, avuto riguardo alle considerazioni espresse, anche tale questione non\nmerita maggiore approfondimento. In effetti, il ricorrente non ha alcun diritto\nall’ottenimento dell’assegno in base alle disposizioni legali attualmente in\nvigore, e non può quindi prevalersi di decisioni emanate da altri dipartimenti\nin base al loro potere discrezionale e sulla scorta delle concrete circostanze\ndei casi ad essi sottoposti. D’altra parte, nemmeno l’applicazione della\ndirettiva del DFGP potrebbe necessariamente giovare al ricorrente, poiché\nessa consente comunque di negare l’assegno in base a criteri che dipendono\nunicamente dal libero apprezzamento dell’autorità. Ora, il DFAE ha rilevato in\nrisposta, che esso non voleva esser costretto a «pesare il centesimo» per ogni\ncaso di adozione e che la maggior parte dei suoi funzionari già beneficia di\nclassi di stipendio elevate in rapporto a quelle di altri dipartimenti. Queste\nconsiderazioni - formulate in termini generali - possono certo apparire poco\nconvincenti e perlomeno riduttive, ma non sono comunque manifestamente\ninsostenibili: al DFAE non si può quindi rimproverare di aver abusato in modo\npalese del proprio potere o di aver adottato una decisione obiettivamente\ninadeguata.\n6. Da quanto sopra discende che il ricorso deve essere respinto e che la\ndecisione impugnata dev’essere confermata.\nIn ossequio alla sua costante prassi, la CRP non preleva spese né tassa di\ngiustizia.\n\n"}