{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-79--_1997-02-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003605.pdf?ID=150003605", "Checksum": "b65a4c14f4b65fa4e8ba1e4d70182cf4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.79 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 10.02.1997 JAAC 61.79 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.02.1997 JAAC 61.79 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 10.02.1997 JAAC 61.79 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:03", "Checksum": "a6f52392dc9159e9008d1e5ca4159801", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 10.02.1997 JAAC 61.79 \r\n\n 3\na 530 franchi. Esso non è tuttavia soggetto ad indicizzazione (cfr. art. 45\ncpv. 3bis OF e art. 82c del Regolamento dei funzionari [3] del 29 dicembre\n1964 [RF 3], RS 172.221.103 rispettivamente art. 54d del Regolamento dei\nfunzionari [1] del 10 novembre 1959 [RF 1], RS 172.221.101 e contrario). Di\nparticolare importanza risulta in quest’ambito la modifica del 25 giugno 1976\n(RU 1976 1965), che ha riconosciuto il diritto all’assegno in caso di nascita di\nun figlio, e non più soltanto di un figlio legittimo, allineandosi in tal modo\nal nuovo diritto della filiazione, adottato anch’esso il 25 giugno 1976 (RU\n1977 237), con cui è stata abolita la tradizionale distinzione fra legittimità\ne illegittimità, sostituendola con il principio dell’unità della filiazione (Cyril\nHegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a ed., Berna 1994, pag. 25).\nDall’esame dei lavori preparatori che hanno portato all’adozione dell’art. 43\ncpv. 2 OF e alle successive modifiche, si desume che l’assegno previsto da\nquesta norma è strettamente legato alla nascita di un figlio e rappresenta\nil contributo della Confederazione alle spese occasionate dalla nascita: il\nrelativo diritto, in modo particolare, sorge al momento della nascita di\nun figlio (FF franc. 1948 III 1240, 1958 I 897; FF it. 1981 I 814, 1986 II 204).\nQuesta interpretazione è del resto confortata dalle disposizioni esecutive\ndell’ordinamento dei funzionari federali. L’art. 60 RF 3 - applicabile in casu -\ndispone infatti che il funzionario deve far valere e provare per la via di\nservizio il suo diritto agli assegni sociali, e che il diritto all’assegno di nascita\ndipende dal grado di occupazione del funzionario al momento in cui l’evento\nha luogo. Se il grado d’occupazione è ridotto durante la gravidanza, l’assegno\ndi nascita è versato proporzionalmente al grado di occupazione prima della\nriduzione.\nb. Il DFAE ha escluso in casu la sussistenza di una lacuna pura, non voluta\ndal legislatore, non potendosi infatti pretendere che la legge non fornisca\nuna risposta ad una questione che la sua applicazione pone ineluttabilmente.\nEsso ha ritenuto invece che l’ordinamento dei funzionari federali comporta\n- riguardo all’assegno d’adozione - una lacuna impropria, che l’autorità\namministrativa e il giudice non possono tuttavia colmare in ossequio al\nprincipio della separazione dei poteri. Di opinione opposta è per contro il\nricorrente, secondo il quale l’ordinamento dei funzionari federali omette di\npronunciarsi su un aspetto rilevante per la sua applicazione nel campo degli\nassegni sociali e contiene pertanto una lacuna autentica.\nL’adozione era già disciplinata dal testo originale del codice civile del 1907\n(parte seconda, titolo settimo, capo terzo, art. 264 segg.) ed è poi stata\nparificata alla filiazione con la modifica del 30 giugno 1972 (RU 1972 2653). In\neffetti, con l’adozione sorge il rapporto di filiazione, analogamente a quel\nche avviene fra la madre e il figlio con la nascita e fra il padre e il figlio\nattraverso il matrimonio con la madre o per riconoscimento o sentenza\ndel giudice (art. 252 CC), e l’adottato acquista non solo lo stato giuridico di\nfiglio dei genitori adottivi, ma anche la loro cittadinanza (art. 267 e 267a\nCC). In queste circostanze, la mancanza di una regola relativa all’assegno\ndi adozione non lascia irrisolta una questione che si pone inevitabilmente,\nma costituisce piuttosto una lacuna impropria, ovverosia un difetto della\nnormativa applicabile che non contempla affatto o comunque in modo\nsoddisfacente il caso e che sarebbe, semmai, opportuno correggere. Tale\ntesi è confortata dal fatto che il legislatore, in occasione dell’ultima modifica\n\n"}