Questa argomentazione non può essere condivisa. In base alla libertà d’apprezzamento che compete all’autorità nella fissazione della durata del congedo, essa poteva legittimamente prescindere dagli anni di servizio della richiedente ed appoggiarsi ad altri criteri, fondati sulle difficoltà specifiche della procedura d’adozione, in ossequio alle direttive emanate al riguardo dal servizio centrale del personale del Dipartimento competente.