7 maternità, la normativa applicabile non fa alcuna distinzione fra una ragazza madre e una donna sposata, ancorché quest’ultima possa beneficiare anch’essa dell’aiuto supplementare del marito per le cure e la sorveglianza del neonato. c. Vero è, per contro, che nel caso già deciso dal Dipartimento competente la madre adottiva era alle dipendenze della Confederazione da meno di due anni: secondo la ricorrente, l’applicazione analogica dell’art. 61 cpv. 2bis lett. a e b RF 1 imporrebbe quindi in concreto il riconoscimento di un congedo d’adozione di quattro mesi. Questa argomentazione non può essere condivisa.