In queste circostanze, il riconoscimento di un congedo d’adozione di durata inferiore a quella del congedo di maternità appare sorretto da motivi obiettivi e tiene debitamente conto delle differenze esistenti tra l’adozione e la nascita per la madre adottiva e per la madre naturale. Un trattamento giuridico differenziato tra congedo di adozione (8 settimane) e congedo di maternità (16 settimane) è stato del resto introdotto dal legislatore ticinese, con la nuova LORD del 1995 (art. 47 e 48), ed è pure previsto da un avamprogetto di nuovi articoli 329f e 329g CO che accompagna quello della legge federale sull’assicurazione maternità posta in consultazione dal DFI il 28 giugno 1994: