in particolare, essa non comporta eccessi o abusi di codesto potere di apprezzamento e non risulta nemmeno inadeguata avuto riguardo alle concrete circostanze del caso. a. Innanzitutto, e contrariamente a quel che la ricorrente assevera, il riconoscimento di principio di un congedo di adozione, per applicazione analogica dell’art. 61 cpv. 2bis RF 1, non impone affatto la concessione di un congedo di pari durata, vale a dire in concreto di quattro mesi (lett. a). Come già s’è detto, la durata del congedo di maternità è giustificata anche da ragioni d’ordine biologico legate al parto: