6 che essa ha dovuto investire per recarsi nel Paese dell’adottando, esperirvi le relative pratiche amministrative ed ottenere le autorizzazioni per l’entrata in Svizzera. Ora, avuto riguardo alla natura della lacuna che la legge contiene e al potere d’apprezzamento che dev’essere pertanto riconosciuto all’autorità, sia sul principio del congedo che sulla sua durata, la soluzione adottata in casu dal Dipartimento non appare certo insostenibile: in particolare, essa non comporta eccessi o abusi di codesto potere di apprezzamento e non risulta nemmeno inadeguata avuto riguardo alle concrete circostanze del caso.