Nella concreta fattispecie, il Dipartimento competente ha nondimeno applicato per analogia l’art. 61 cpv. 2bis RF 1 ed ha poi rilevato, nella risposta al ricorso, che il congedo era stato concesso alla ricorrente in base al libero apprezzamento dell’autorità, non sussistendo infatti - giusta le disposizioni legali vigenti - alcun diritto al riconoscimento di un congedo d’adozione. In concreto, il Dipartimento competente ha quindi concesso alla ricorrente un congedo pagato di due mesi, tenendo peraltro conto del tempo necessario