Ora, se è vero che la mancanza di una regola specifica sul congedo di adozione, voluta dal legislatore, può apparire oggi poco soddisfacente, avuto riguardo al ruolo sociale che questo istituto ha assunto e all’assimilazione del figlio adottivo al figlio legittimo o naturale, non si può comunque affermare che la soluzione tuttora consacrata dalla legge sia addirittura costitutiva di un abuso di diritto. Del resto, anche in base alla normativa vigente, ed in particolare all’art. 61 RF 1 e alle disposizioni analoghe degli art. 81 RF 2, 85 RF 3 e 71 RI, il genitore adottivo potrebbe richiedere un congedo pagato di trenta giorni civili o di un mese civile al massimo oppure un congedo di maggior