Così stando le cose, non si è quindi in presenza di una lacuna pura o autentica, ma piuttosto di un difetto della normativa applicabile, che non disciplina affatto o comunque in modo soddisfacente il caso dell’adozione e che sarebbe, semmai, opportuno correggere. Ne consegue che l’autorità amministrativa e quella giudiziaria non possono colmare una simile lacuna e che soltanto il legislatore, ovverosia in casu il Consiglio federale, potrebbe porre rimedio al difetto della norma, istituendo un congedo specifico a favore dei genitori adottivi. 5.