5 e dall’art. 50 cpv. 2 OF, che esso ha esercitato l’ultima volta, per quanto attiene al congedo di maternità, il 19 giugno 1989 - non ha prospettato l’introduzione di una specifica regolamentazione per la madre adottiva o i genitori adottivi e che la legge non lascia irrisolta una questione che la sua applicazione pone inevitabilmente. Così stando le cose, non si è quindi in presenza di una lacuna pura o autentica, ma piuttosto di un difetto della normativa applicabile, che non disciplina affatto o comunque in modo soddisfacente il caso dell’adozione e che sarebbe, semmai, opportuno correggere.