il diritto allo stipendio durante la relativa assenza era assicurato (verosimilmente) dalla norma che regolava l’assenza per malattia o infortunio. In effetti, il diritto allo stipendio per la durata di due mesi in caso di assenza a causa di parto è stato introdotto con ordinanza del 20 dicembre 1972 (RU 1973 135), proprio attraverso una completazione dell’art. 55 cpv. 1 RF 1, che disciplinava e disciplina tuttora il diritto allo stipendio in caso d’assenza dal servizio per malattia o infortunio. Questa completazione dell’art. 55 cpv.