a, art. 50 cpv. 2 lett. c OF). Nel Regolamento dei funzionari (1), il diritto allo stipendio in caso d’assenza per malattia o infortunio è retto dall’art. 55 e la concessione dei congedi dall’art. 61. Ora, nel testo originale del 10 novembre 1959 (RU 1959 1137), il’RF 1 non disciplinava l’assenza dal servizio in caso di maternità e di parto: il diritto allo stipendio durante la relativa assenza era assicurato (verosimilmente) dalla norma che regolava l’assenza per malattia o infortunio.