a questa lacuna l’autorità amministrativa o giudiziaria deve porre rimedio secondo la regola generale dell’art. 1 cpv. 2 CC. A differenza delle lacune pure, che inibiscono l’applicazione di una norma, le lacune improprie consistono nella mancanza di una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre: in tal caso, l’autorità giudiziaria o amministrativa non può colmare la lacuna, poiché essa si sostituirebbe al legislatore disattendendo il principio della separazione dei poteri (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 95 e 127; Adelio Scolari, Diritto amministrativo ticinese 1991, n. 99).