D’altra parte, neppure le direttive del Dipartimento federale delle finanze concernenti i presupposti per la concessione dei congedi - adottate il 21 novembre 1990 in applicazione dell’art. 61 cpv. 4 RF 1, dell’art. 85 cpv. 4 RF 3 e dell’art. 71 cpv. 4 del Regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959 (RI, RS 172.221.104) - contemplano in qualche modo il congedo di adozione: esse riservano invece esplicitamente (art. 5 cpv. 2 lett. i) le istruzioni che reggono il congedo di maternità secondo l’art. 61 cpv. 2bis RF 1 e che sono state emanate dall’Ufficio federale del personale il 19 settembre 1989.