statuendo sull’applicazione di una disposizione del tutto analoga prevista dallo statuto del personale degli enti ospedalieri dello stesso Cantone, ha avuto modo di rilevare che tale disposizione non istituisce un congedo di maternità, ma un congedo parentale, e che il rifiuto di concedere codesto congedo al padre adottivo sarebbe pertanto incompatibile con l’art. 4 cpv. 2 Cost. (sentenza inedita del 2 novembre 1990 in re B.; cfr. inoltre la sentenza dell’11 febbraio 1994 in re X., apparsa in: Bernische Verwaltungsrechtsprechung [BVR] 1995 pag. 109 segg., 116 consid.