2 dello stesso regolamento. Questa disposizione - emanata dal Consiglio federale in base agli art. 45 cpv. 5 e art. 50 cpv. 2 OF - conferisce alla funzionaria il diritto a un congedo maternità pagato di quattro mesi, se il giorno del parto essa ha maturato il suo secondo anno di servizio, e di due mesi in tutti gli altri casi, stabilendo altresì che, ove lo desideri, la funzionaria può prendere al massimo un mese del suo congedo immediatamente prima del parto. A mente del Dipartimento