DTF 113 Ib 371 consid. 1c). Principio inquisitorio e applicazione d’ufficio del diritto non dispensano comunque le parti dal dovere di collaborare e da quello di articolare le loro censure (DTF 110 V 52/53 consid. 4a). 2. Con la decisione impugnata, il Dipartimento competente, richiamandosi alle disposizioni emanate d’intesa con l’Ufficio federale del personale, ha riconosciuto alla ricorrente un congedo d’adozione pagato di due mesi: esso ha fatto capo per analogia all’art. 61 cpv. 2bis RF 1, applicabile ai funzionari del Dipartimento competente in virtù dell’art. 1 cpv. 2 dello stesso regolamento. Questa disposizione - emanata dal Consiglio federale in base agli art. 45 cpv.