2 di un figlio in applicazione analogica dell’art. 43 cpv. 2 dell’Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF, RS 172.221.10). L’autorità federale toglieva inoltre l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso conformemente all’art. 55 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).