essa motivava tale richiesta adducendo la necessità di doversi recare in Colombia per sbrigare le relative pratiche e riportare l’adottando in Svizzera, nonchè il desiderio di disporre in seguito di un certo periodo di tempo per occuparsi del bambino e facilitare la sua integrazione nel nuovo ambiente. A seguito di questo scritto, le parti convenivano di prorogare l’emanazione della decisione sino al momento in cui M. avesse proceduto all’adozione. C. La decisione formale veniva presa, in seguito a richiesta telefonica della richiedente, il 17 aprile 1996.