Il disciplinamento legale vigente è invero insoddisfacente, ma soltanto il legislatore può porre rimedio a questa lacuna normativa istituendo un diritto al congedo per genitori adottivi (consid. 4). Il disciplinamento vigente non costituisce inoltre un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (consid. 5). - Con la concessione di un congedo pagato di due mesi in applicazione per analogia dell’art. 61 cpv. 2bis RF 1, l’autorità non ha ecceduto o abusato del potere di apprezzamento. La soluzione adottata è peraltro adeguata alle concrete circostanze del caso (consid. 6). Riassunto dei fatti: