Art. 61 cpv. 2bis RF 1. Congedo di maternità in caso d’adozione. - Verifica delle disposizioni legali riguardo alla concessione del congedo. Contrariamente alla legislazione dei Cantoni di Ginevra e Ticino, né l’ordinamento federale dei funzionari né i differenti regolamenti dei funzionari prevedono un diritto al congedo d’adozione (consid. 3). - Presenza di una lacuna pura o impropria. Nel caso presente non si tratta di una lacuna pura. Il disciplinamento legale vigente è invero insoddisfacente, ma soltanto il legislatore può porre rimedio a questa lacuna normativa istituendo un diritto al congedo per genitori adottivi (consid.