{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-59--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003536.pdf?ID=150003536", "Checksum": "28a956b7a0c151aa5b2d1da1f2b573cf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:01", "Checksum": "9703e4eded131a3908a34725290386a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r\n\n 6\nche essa ha dovuto investire per recarsi nel Paese dell’adottando, esperirvi le\nrelative pratiche amministrative ed ottenere le autorizzazioni per l’entrata in\nSvizzera.\nOra, avuto riguardo alla natura della lacuna che la legge contiene e al potere\nd’apprezzamento che dev’essere pertanto riconosciuto all’autorità, sia sul\nprincipio del congedo che sulla sua durata, la soluzione adottata in casu\ndal Dipartimento non appare certo insostenibile: in particolare, essa non\ncomporta eccessi o abusi di codesto potere di apprezzamento e non risulta\nnemmeno inadeguata avuto riguardo alle concrete circostanze del caso.\na. Innanzitutto, e contrariamente a quel che la ricorrente assevera, il\nriconoscimento di principio di un congedo di adozione, per applicazione\nanalogica dell’art. 61 cpv. 2bis RF 1, non impone affatto la concessione di un\ncongedo di pari durata, vale a dire in concreto di quattro mesi (lett. a). Come\ngià s’è detto, la durata del congedo di maternità è giustificata anche da ragioni\nd’ordine biologico legate al parto: la madre naturale, che per tal motivo può\nprendere un mese di congedo immediatamente prima del parto, è infatti\ncostretta ad una degenza in clinica e ad un periodo di convalescenza ed è poi\nspesso confrontata con le necessità dell’allattamento. Se si può convenire\nche un bambino adottato, specie se in tenera età, ha bisogno anch’egli di\ncure ed assistenza e pone sovente problemi maggiori soprattutto dal profilo\npsicologico, non si deve invece dimenticare che l’adozione non è una nascita\ne non comporta quegli aspetti biologici che sono indissolubilmente legati alla\ngravidanza e al parto.\nIn queste circostanze, il riconoscimento di un congedo d’adozione di durata\ninferiore a quella del congedo di maternità appare sorretto da motivi obiettivi\ne tiene debitamente conto delle differenze esistenti tra l’adozione e la nascita\nper la madre adottiva e per la madre naturale. Un trattamento giuridico\ndifferenziato tra congedo di adozione (8 settimane) e congedo di maternità\n(16 settimane) è stato del resto introdotto dal legislatore ticinese, con la\nnuova LORD del 1995 (art. 47 e 48), ed è pure previsto da un avamprogetto\ndi nuovi articoli 329f e 329g CO che accompagna quello della legge federale\nsull’assicurazione maternità posta in consultazione dal DFI il 28 giugno 1994:\nin base a questo progetto, il congedo maternità ha infatti una durata di sedici\nsettimane e quello d’adozione di quattro.\nb. Altrettanto ininfluenti risultano peraltro in questo specifico contesto le\nargomentazioni che la ricorrente trae dal principio della parità di trattamento,\nriferendosi ad un caso deciso dal Dipartimento competente nel 1993 e che non\nsarebbe assolutamente equiparabile al suo. Basti osservare che il principio\ndella parità di trattamento impone all’autorità amministrativa o giudiziaria\ndi trattare alla stessa maniera due situazioni non alla condizione che esse\nsiano assolutamente identiche in tutti i loro elementi di fatto, ma allorquando\nesse sono uguali negli elementi di fatto che sono rilevanti per la decisione da\nprendere (DTF 117 Ia 101 consid. 3a, 112 Ia 196 consid. 2b). Ora, in concreto, il\ncongedo è stato concesso in ambo i casi per l’adozione di un bambino estraneo\nalla famiglia, proveniente da Paesi lontani. Poco importa, a tal riguardo, che\nl’adozione sia in un caso congiunta e nell’altro singola (art. 264a e 264b CC): del\nresto, anche ai fini del congedo di\n\n7\nmaternità, la normativa applicabile non fa alcuna distinzione fra una ragazza\nmadre e una donna sposata, ancorché quest’ultima possa beneficiare anch’essa\ndell’aiuto supplementare del marito per le cure e la sorveglianza del neonato.\nc. Vero è, per contro, che nel caso già deciso dal Dipartimento competente la\nmadre adottiva era alle dipendenze della Confederazione da meno di due\nanni: secondo la ricorrente, l’applicazione analogica dell’art. 61 cpv. 2bis\nlett. a e b RF 1 imporrebbe quindi in concreto il riconoscimento di un congedo\nd’adozione di quattro mesi. Questa argomentazione non può essere condivisa.\nIn base alla libertà d’apprezzamento che compete all’autorità nella fissazione\ndella durata del congedo, essa poteva legittimamente prescindere dagli anni\ndi servizio della richiedente ed appoggiarsi ad altri criteri, fondati sulle\ndifficoltà specifiche della procedura d’adozione, in ossequio alle direttive\nemanate al riguardo dal servizio centrale del personale del Dipartimento\ncompetente. Certo, queste direttive - che riconoscono un congedo massimo\ndi due mesi soltanto per l’adozione di bambini che provengono da Paesi\nlontani o che richiedono il disbrigo di pratiche particolarmente dispendiose -\npotrebbero anche apparire opinabili, ove si consideri che qualsiasi adozione\ndi un bambino in tenera età estraneo alla famiglia comporta spesso difficoltà\npsicologiche ed affettive di non poco conto. Ma tale questione - indubbiamente\ndelicata - non merita qui maggiore approfondimento, poiché il congedo di\ndue mesi accordato alla ricorrente non appare comunque lesivo del principio\ndella parità di trattamento, né costitutivo di un abuso di potere, né ancor meno\ninadeguato nelle concrete circostanze del caso.\n7. Da quanto sopra discende che il ricorso dev’essere respinto e che la\ndecisione impugnata dev’essere confermata.\nIn base alla sua costante prassi, la CRP non preleva spese né tassa di giustizia.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.59 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di personale\nfederale del 16 dicembre 1996\n\n"}