{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-59--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003536.pdf?ID=150003536", "Checksum": "28a956b7a0c151aa5b2d1da1f2b573cf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:01", "Checksum": "9703e4eded131a3908a34725290386a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 16.12.1996 JAAC 61.59 \r\n\n 5\neducativa e di assistenza, di cui possono beneficiare i bambini che non\nhanno famiglia, e che la relazione psicologica e sociale fra i genitori adottivi\ne l’adottato è ormai ritenuta come una base idonea ed equivalente alla\ndiscendenza per la creazione di un vincolo di filiazione (Cyril Hegnauer,\nGrundriss des Kindesrechts, 4a ed., Berna 1983, pag. 72).\nc. Alla luce di queste considerazioni è giocoforza dedurre che il Consiglio\nfederale - in base alla competenza conferitagli dall’art. 45 cpv. 5 e dall’art. 50\ncpv. 2 OF, che esso ha esercitato l’ultima volta, per quanto attiene al congedo\ndi maternità, il 19 giugno 1989 - non ha prospettato l’introduzione di una\nspecifica regolamentazione per la madre adottiva o i genitori adottivi e\nche la legge non lascia irrisolta una questione che la sua applicazione pone\ninevitabilmente. Così stando le cose, non si è quindi in presenza di una lacuna\npura o autentica, ma piuttosto di un difetto della normativa applicabile, che\nnon disciplina affatto o comunque in modo soddisfacente il caso dell’adozione\ne che sarebbe, semmai, opportuno correggere. Ne consegue che l’autorità\namministrativa e quella giudiziaria non possono colmare una simile lacuna\ne che soltanto il legislatore, ovverosia in casu il Consiglio federale, potrebbe\nporre rimedio al difetto della norma, istituendo un congedo specifico a favore\ndei genitori adottivi.\n5. Vero è che, se le circostanze di fatto si sono modificate dopo l’emanazione di\nuna legge, di guisa che, sotto il profilo della politica legislativa, di certe realtà\nsociali o anche di esigenze puramente etiche, le disposizioni determinanti non\nappaiono più soddisfacenti, la loro applicazione può essere persino costitutiva\ndi un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC: in questo caso, l’art. 2 CC può\nassumere una funzione correttiva e consentire al giudice di correggere la legge\no di completarla e di colmare in sostanza anche una lacuna impropria (DTF\n120 III 134 consid. 3b; Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil,\nTraité de droit civil suisse, vol. II, Friburgo 1969, pag. 94).\nOra, se è vero che la mancanza di una regola specifica sul congedo di adozione,\nvoluta dal legislatore, può apparire oggi poco soddisfacente, avuto riguardo\nal ruolo sociale che questo istituto ha assunto e all’assimilazione del figlio\nadottivo al figlio legittimo o naturale, non si può comunque affermare che la\nsoluzione tuttora consacrata dalla legge sia addirittura costitutiva di un abuso\ndi diritto. Del resto, anche in base alla normativa vigente, ed in particolare\nall’art. 61 RF 1 e alle disposizioni analoghe degli art. 81 RF 2, 85 RF 3 e 71\nRI, il genitore adottivo potrebbe richiedere un congedo pagato di trenta\ngiorni civili o di un mese civile al massimo oppure un congedo di maggior\ndurata non pagato, al cui ottenimento egli non avrebbe comunque diritto, non\npotendo vantare a tal fine alcuna pretesa giuridica. In queste circostanze\nuna correzione o una completazione di codesta normativa nell’ambito\ndelle condizioni d’applicazione dell’art. 2 CC, peraltro eccezionali, appare\nmanifestamente esclusa.\n6. Nella concreta fattispecie, il Dipartimento competente ha nondimeno\napplicato per analogia l’art. 61 cpv. 2bis RF 1 ed ha poi rilevato, nella risposta\nal ricorso, che il congedo era stato concesso alla ricorrente in base al libero\napprezzamento dell’autorità, non sussistendo infatti - giusta le disposizioni\nlegali vigenti - alcun diritto al riconoscimento di un congedo d’adozione. In\nconcreto, il Dipartimento competente ha quindi concesso alla ricorrente un\ncongedo pagato di due mesi, tenendo peraltro conto del tempo necessario\n\n"}